Intanto ecco la prima parte del trattato di navigazione spaziale galattica, ogni critica, commento, suggerimento è ben accetta.
PS: il plagio è palese! Viva Chicago! Se spunta la parola aeromobile è solo una alluccinazione
Trattato di navigazione spaziale galatticaPreamboloConsiderato che lo sviluppo della navigazione spaziale galattica può validamente
contribuire a suscitare e mantenere l’amicizia e la comprensione tra le
nazioni ed i popoli e che, per contro, qualsiasi abuso può diventare un pericolo per la
sicurezza generale,
Considerato che è desiderabile evitare qualsiasi attrito e sviluppare, tra le nazioni ed
i popoli, questa collaborazione da cui dipende la pace universale,
Conseguentemente, i
Governi sottoscritti, dopo aver convenuto determinati principi ed accordi affinché la navigazione spaziale galattica possa svilupparsi in modo sicuro ed ordinato ed i servizi internazionali di trasporti spaziali possano essere organizzati su una base di possibilità eguali per tutti ed esercitati in modo sano ed economico,
Hanno a questi fini concluso il presente TrattatoParte prima: Navigazione spaziale
Capo I: Norme generali e applicazione del TrattatoArt. 1 - Fonti del diritto della navigazione1.In materia di navigazione spaziale si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.
2.Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
Art. 2 – Sovranità1.Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la sovranità piena ed esclusiva sulla porzione di Galassia controllata da ognuna di essa, fatte salve le eccezioni dell'art 44 comma 2 della carta costituente del C.G.N.*
Art. 3 – Territorio1.Ai fini della presente Convenzione, per territorio di uno Stato s’intendono i pianeti (continenti, oceani, sottosuolo e atmosfera inclusi) e lo Spazio posto sotto la sovranità, la signoria, il protettorato o il mandato di detto Stato secondo l'articolo 95 e 96 della carta costituente del C.G.N.**
2.Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.
Art. 4 – Mezzi spaziali civili, mezzi spaziali paramilitari e mezzi spaziali di Stato1.Il presente Trattato si applica esclusivamente agli aeromobili civili e non a quelli di Stato, a seconda della situazione contingente a quelli paramilitari.
2.Le navi e mezzi spaziali adoperati in servizi militari, di dogana o di polizia sono considerati come mezzi di Stato, i mezzi paramilitari inquadrati in unità regolari sono considerati anch'essi di Stato fino alla cessazione dell'inquadramento stesso. Mezzi paramilitari non inquadrati, ma operanti in missioni belliche sono da considerarsi belligeranti a tutti gli effetti, mezzi paramilitari non inquadrati e non operanti in missioni belliche sono da considerarsi civili.
3.Nessun mezzo spaziale di Stato di uno Stato contraente può navigare nel territorio di un altro Stato o atterrare su una delle sue proprietà naturali salvo autorizzazione data mediante accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni di tale autorizzazione. Tale norma si applica anche ai mezzi paramilitari inquadrati.
4.Nell’emanare le norme applicabili alle loro navi spaziali di Stato, gli Stati contraenti s’impegnano a tener debitamente conto della sicurezza della navigazione delle navi spaziali e dei mezzi civili.
*Secondo tale comma la sovranità di una nazione su un territorio è riconosciuta come tale quando viene soddisfatta una delle seguenti esigenze:
la nazione lo controlla da più di 99 anni.
quando è riconosciuta dal C.G.N
per accordi tra le parti in caso di dispute o contese
** Secondo tali articoli lo Spazio è a sua volta diviso in due fasce: brown space (entro dieci milioni di chilometri da pianeti, asteroidi o altri oggetti naturali sotto il controllo dello Stato), ove possono operare in completa libertà i mezzi dello stato stesso, e blue space, ove possono operare solo mezzi classificati per usi bellici e non per usi di polizia propriamente detto, salvo eccezioni dovuti ad accordi o a taciti assensi tra lo Stato ed il C.G.N.
Art. 4bis1.Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato deve astenersi dal ricorrere all’impiego delle armi contro i mezzi civili in navigazione e che in caso di intercettamento la vita delle persone che si trovano a bordo dei mezzi e la sicurezza delle navi spaziali non devono essere messe in pericolo. Questa disposizione non dovrà essere interpretata come modificante in qualsivoglia maniera i diritti e gli obblighi degli Stati in virtù della Carta Costituente del C.G.N.
2.Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato, nell’esercizio della sua sovranità, ha diritto di esigere l’atterraggio, a un aeroporto designato, di un mezzo spaziale civile o paramilitare sospetto che, senza autorizzazione, naviga nel suo territorio o se vi sono ragionevoli motivi per concludere che venga utilizzato per fini atti a danneggiare la sovranità dello Stato stesso; esso può anche impartire a questo mezzo qualsivoglia altra istruzione che ponga fine a queste violazioni. A tale scopo, gli Stati contraenti possono ricorrere a ogni mezzo appropriato compatibile con le pertinenti norme del diritto internazionale, ivi comprese le disposizioni pertinenti nel presente Trattato, nello specifico il paragrafo 1 del presente articolo. Ogni Stato contraente conviene di pubblicare i suoi regolamenti in vigore per l’intercettamento dei mezzi civili e paramilitari (non inquadrati).
3.Qualsiasi mezzo civile deve rispettare gli ordini impartiti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. A tale fine, ogni Stato contraente adotta tutte le misure necessarie nelle sue leggi o nei suoi regolamenti nazionali per obbligare ogni mezzo immatricolato nel detto Stato o utilizzato da un vettore che ha la sede principale della sua azienda o la sua residenza permanente nel detto Stato a conformarsi a tale ordine. Ogni Stato contraente rende qualsiasi violazione di queste leggi o di questi regolamenti applicabili passibile di severe sanzioni e sottopone il caso alle sue autorità competenti conformemente al suo diritto interno.
4.Ogni Stato contraente adotterà misure appropriate al fine di vietare l’impiego deliberato di qualsiasi mezzo civile o paramilitare immatricolato nel detto Stato o utilizzato da un vettore che ha la sede principale della sua azienda o la sua residenza permanente nel detto Stato per fini incompatibili con gli scopi del presente Trattato. Questa disposizione non reca pregiudizio al paragrafo 1 e non deroga ai paragrafi 2, 3 del presente articolo.