La cassazione non è reato il P2P ( a fini non economici)
…la nota arriva or ora dal sito della repubblica…andrebbe meglio studiata…ma già ad una prima occhiata…costituisce una vera rivoluzione della normativa vigente fortemente penalizzante perchè non distingue ( non usiamo ancora il tempo passato) fra P2P a fini economici ( ovverosia per ottenere denaro) e quanti invece dal P2P cercano di ricavare profitto violando effettivamente i diritti di copyryght delle imprese…la nota ( in coda il testo) come potete vedere per ora abbiamo solo un lancio di agenzia,per il quale ringrazio veramente l’amico Ferro del forum starsubber.it,spero che presto nei siti e nei forum emergano note più dettagliate…e le riferirò certamente.
Roma, 16:12
CASSAZIONE, SENZA LUCRO SCARICARE FILE NON E’ REATO
Scaricare dalla rete file e programmi protetti dalle norme sul diritto d’autore e metterli a disposizione di altri utenti non e’ reato se da questo tipo di attivita’ non si ricava alcun concreto vantaggio di tipo economico. E’ una sentenza destinata a far discutere quella (numero 149/2007) con cui la III sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un’ammenda, per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, "immagazzinandoli" su un server del tipo Ftp (File transfer protocol) "dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all’accesso tramite un codice identificativo e relativa password". Ad uno dei due la sentenza della Corte d’appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata "senza rinvio" dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione" applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una "community" di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.
[…] Ed un qualche appunto sulla nota della Cassazione può esser già fatto…sul forum di Animeclick si è fatto notare come la sentenza riferendosi a fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto urbani…certamente ha un suo valore,ma altrettanto certamente minore di quello che avrebbe avuto se fosse stato affrontato anche la questione del decreto Urbani…aspettiamo comunque di leggere la sentenza a questo punto. […]